Una società operante nel settore petrolifero ha agito in giudizio per ottenere il Rimborso IRBA corrisposto negli anni 2019 e 2020, citando l'amministrazione regionale. Dopo una sentenza d'appello favorevole alla contribuente, la Regione ha proposto ricorso in Cassazione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, chiarendo che la natura erariale del prelievo e le convenzioni vigenti attribuiscono la competenza esclusiva per l'accertamento, la liquidazione e il contenzioso all'Agenzia delle Dogane. Trattandosi di una questione attinente alla regolare costituzione del contraddittorio, il difetto di legittimazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. La Corte ha dunque cassato la decisione impugnata e rigettato la domanda originaria della società, confermando che l'azione di rimborso non può essere esperita contro l'ente regionale.
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