Un sindacato era intervenuto in una causa di lavoro, chiedendo anche un risarcimento per frasi offensive usate dalla società datrice di lavoro. Pur avendo vinto la causa principale in primo grado, la richiesta di risarcimento è stata respinta in appello, con condanna del sindacato al pagamento delle spese legali. La Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che la domanda di risarcimento per espressioni offensive è autonoma rispetto alla causa principale. Di conseguenza, le relative spese di lite seguono l'esito di questa specifica domanda, applicando il principio della soccombenza.
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