La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34549/2024, ha stabilito che la norma che estende per cinque anni la vita di una società ai soli fini fiscali (art. 28, d.lgs. 175/2014) non è retroattiva. Di conseguenza, un avviso di accertamento notificato a una società cancellata dal registro delle imprese prima del 13 dicembre 2014 è illegittimo, in quanto rivolto a un soggetto giuridicamente inesistente. Tuttavia, la Corte ha precisato che tale nullità, essendo di natura procedurale, non si estende automaticamente agli avvisi notificati ai soci, i quali restano responsabili per gli utili extracontabili presuntivamente distribuiti.
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