La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2028/2026, ha stabilito i limiti del giudicato esterno nei rapporti di lavoro di durata. Un precedente giudicato che qualifica una pretesa come risarcitoria non si estende automaticamente a periodi successivi di inadempimento, poiché la protrazione della condotta datoriale costituisce un nuovo fatto. La Corte ha chiarito che il giudicato si forma sull'accertamento dell'illegittimità della cessione e sull'ordine di ripristino, ma non sulla qualificazione giuridica delle pretese future, che dipendono da fatti variabili nel tempo.
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