Un Ente Regionale ha agito in giudizio contro una Struttura Sanitaria Privata per ottenere la restituzione di somme ritenute indebitamente versate per prestazioni sanitarie. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, ha stabilito che l'azione di restituzione era improponibile. La ragione risiede nel principio del giudicato esterno, formatosi a seguito di due decreti ingiuntivi non opposti, ottenuti in passato dalla struttura sanitaria per il saldo delle stesse prestazioni. Secondo la Corte, il giudicato copre non solo il credito azionato ma anche il rapporto sottostante, precludendo ogni successiva contestazione sui pagamenti effettuati.
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