L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società l'omessa dichiarazione di redditi esteri e la deduzione di costi per operazioni ritenute inesistenti. Nel corso del giudizio, il Fisco ha annullato in autotutela la prima contestazione. Per la seconda, relativa alle fatture ritenute false, la Corte di Cassazione ha applicato il principio del giudicato esterno tributario. Infatti, per l'anno d'imposta successivo, i giudici avevano già accertato con sentenza definitiva che il fornitore era reale e operativo. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso del Fisco, confermando l'annullamento delle sanzioni e delle tasse pretese, condannando l'Amministrazione finanziaria a pagare le spese processuali.
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