Un Lavoratore, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha presentato ricorso contro l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello precedente. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso penale, poiché le motivazioni addotte erano troppo generiche e non contestavano in modo specifico le argomentazioni della Corte d'Appello. Il Lavoratore aveva riproposto le stesse censure già avanzate, senza fornire nuove ragioni di diritto o elementi di fatto. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Continua »