La Cassazione dichiara l'inammissibilità di un ricorso per genericità e vizi formali. L'ordinanza chiarisce che motivi vaghi, non conformi all'art. 581 c.p.p., e la presentazione di istanze al giudice sbagliato, rendono il ricorso inammissibile. La Corte ha confermato la condanna per ricettazione, sottolineando la corretta motivazione della Corte d'Appello riguardo alla responsabilità e alla sanzione, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una multa.
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