La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16729/2024, ha ribadito il principio di inammissibilità del ricorso generico. Il caso riguardava un appello le cui motivazioni non erano sufficientemente specifiche nel criticare la sentenza di primo grado. La Corte ha sottolineato che, per essere ammissibile, l'atto di impugnazione deve individuare con precisione i punti della decisione contestata e le ragioni del dissenso, altrimenti viene dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
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