La Corte di Cassazione, con ordinanza del 7 marzo 2025, ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della manifesta genericità dei motivi presentati. La ricorrente, che impugnava una sentenza della Corte d'Appello, non ha specificato in modo adeguato le sue censure relative alla prescrizione e al trattamento sanzionatorio. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione alla Cassa delle ammende.
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