Una stazione appaltante, dopo aver annullato un contratto di appalto in autotutela, ha richiesto l'escussione della garanzia fideiussoria per la restituzione di un anticipo. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per decidere sulla legittimità dell'escussione, il giudice deve prima analizzare il testo specifico della polizza assicurativa, che può prevedere una copertura più ampia di quella legale, includendo anche il caso di mancato inizio dei lavori per annullamento del contratto.
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