Un ex presidente di un'associazione impugna una cartella esattoriale, disconoscendo la firma sulla dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la sua responsabilità fiscale persiste. Per le dichiarazioni telematiche, è cruciale contestare l'incarico all'intermediario, non solo la firma. Inoltre, le norme speciali tributarie prevalgono sulle regole generali del codice civile in materia di garanzie, confermando la validità dell'azione dell'Agenzia delle Entrate.
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