Un marito ha richiesto alla ex moglie il rimborso del 50% delle rate di un finanziamento pagate. I tribunali di merito avevano stabilito che la firma della donna sul contratto costituiva una coobbligazione come garanzia e non un debito solidale primario. La Corte di Cassazione ha confermato questa interpretazione, dichiarando inammissibile il ricorso del marito. La Suprema Corte ha ritenuto plausibile e ben motivata la lettura del contratto effettuata dai giudici di merito, che identificava la moglie come mera garante, escludendo così il diritto di regresso del marito nei suoi confronti.
Continua »