La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato condannato per furto in abitazione ed estorsione. Il fulcro della contestazione riguardava il mancato riconoscimento dell'**attenuante danno patrimoniale** di speciale tenuità, prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. La Suprema Corte ha stabilito che la valutazione del valore della bicicletta sottratta e l'entità della somma richiesta per la restituzione, operata dai giudici di merito, era corretta e priva di vizi logici. Di conseguenza, l'entità del danno e del profitto non permettevano l'applicazione dello sconto di pena richiesto.
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