Un uomo chiedeva denaro a un sacerdote locale e, davanti al rifiuto, gli strappava di mano il telefono cellulare per poi disfarsene alla vista delle forze dell'ordine. I giudici di merito condannavano l'imputato per furto con strappo, riconoscendo l'attenuante del danno economico di speciale tenuità ma limitando lo sconto di pena in ragione dei suoi precedenti penali. L'imputato presentava ricorso per cassazione, sostenendo di non aver agito per profitto ma solo per non farsi riprendere e contestando la valutazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile, confermando definitivamente la condanna e sanzionando il ricorrente con il pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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