La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 44425/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina. La Corte ha ribadito che la violenza nella rapina non si limita all'energia fisica diretta sulla vittima, ma include qualsiasi atto di coartazione, anche solo psichica, che costringa la persona a subire la sottrazione. Inoltre, è stato confermato che il valore esiguo del bene sottratto non esclude l'offensività del reato.
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