Un uomo, condannato per furto aggravato, si è visto negare la sospensione condizionale della pena a causa di un precedente penale. In particolare, una precedente sentenza di patteggiamento, che aveva applicato una pena detentiva, è stata considerata un ostacolo alla concessione di un secondo beneficio. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso dell'uomo inammissibile. Il principio sancito è chiaro: anche una condanna ottenuta tramite patteggiamento conta come precedente e può impedire di ottenere una nuova sospensione condizionale della pena, rendendo la condanna per il nuovo reato immediatamente esecutiva.
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