L'Imputato, condannato per furto aggravato, ha presentato ricorso per contestare la severità della pena e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. La Corte d'Appello aveva confermato il giudizio di equivalenza tra circostanze, evidenziando la gravità del fatto e i numerosi precedenti penali specifici del soggetto, tra cui ventiquattro furti e un'associazione a delinquere. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile: la quantificazione della pena e il bilanciamento delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito se supportati da logica e coerenza. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Continua »