Un docente ha richiesto il pagamento dell'indennità per funzioni vicarie per aver sostituito il dirigente scolastico reggente. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, ritenendo la sostituzione solo parziale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29175/2024, ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. Ha chiarito che la vecchia figura del "vicario" è stata superata da quella del "collaboratore" e che l'indennità per mansioni superiori spetta solo in caso di sostituzione piena, effettiva e prevalente, non per una semplice delega parziale di compiti.
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