La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19781/2025, ha stabilito che l'accertamento con adesione non ha effetto novativo sul debito tributario. Di conseguenza, le misure cautelari come l'ipoteca, iscritte sulla base della pretesa originaria, restano valide anche dopo l'accordo, a garanzia del debito rinegoziato. La Corte sottolinea la natura pubblicistica dell'accordo, che lo differenzia dalla transazione civilistica, escludendo che l'obbligazione originaria venga sostituita da una nuova.
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