Una società costruttrice ha citato in giudizio un istituto di credito per i danni derivanti dal rifiuto di procedere al frazionamento del mutuo fondiario. La banca ha giustificato il diniego a causa del grave inadempimento della società nel pagamento degli interessi di preammortamento. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha respinto il ricorso della società, stabilendo che il rifiuto della banca era legittimo in base all'eccezione di inadempimento e non contrario al principio di buona fede, dato che il diritto al frazionamento del mutuo era contrattualmente subordinato alla regolarità dei pagamenti.
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