Una casa di cura privata, dopo aver vinto una gara per l'acquisizione di posti letto, ha erogato prestazioni sanitarie per l'Azienda Sanitaria Locale. L'ASL, tuttavia, ha rifiutato il pagamento per un'annualità specifica, poiché mancava un accordo formale. La clinica sosteneva che il verbale di aggiudicazione della gara fosse sufficiente. La Corte di Cassazione ha dato torto alla clinica, stabilendo un principio fondamentale: nel settore sanitario, è indispensabile un **contratto sanità forma scritta**. Questo documento, separato dalla gara, è necessario per definire volumi di prestazioni e tetti di spesa. Senza di esso, non sorge alcun diritto al pagamento. L'ASL ha quindi vinto la causa.
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