La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31465/2024, ha stabilito un principio fondamentale a tutela del fideiussore consumatore. Nel caso di specie, un garante per un contratto di leasing aziendale aveva eccepito l'incompetenza del tribunale, rivendicando la propria qualità di consumatore e il conseguente diritto al foro della propria residenza. La Corte ha chiarito che, una volta che il garante allega la sua qualità di consumatore, spetta al professionista (la società creditrice) l'onere di provare il contrario, ovvero che il garante agiva per scopi professionali o che la clausola sul foro competente era stata oggetto di specifica trattativa. In assenza di tale prova, la clausola è nulla e la causa deve essere rinviata al giudice competente per territorio.
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