L'Imputato era stato condannato per tentato furto di generi alimentari. Tuttavia, le notifiche degli atti giudiziari non erano state effettuate presso il domicilio da lui dichiarato, bensì presso la sua vecchia residenza e, successivamente, al difensore d'ufficio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa, stabilendo che il processo in assenza non può celebrarsi sulla base di semplici presunzioni di conoscenza. Senza la certezza che l'accusato conosca la data e il luogo dell'udienza, il giudice deve sospendere il procedimento e ordinare la notifica personale tramite la polizia giudiziaria. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio sia la sentenza d'appello che quella di primo grado, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per ricominciare il processo garantendo la reale conoscenza dell'imputato.
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