La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10639/2024, affronta il tema del contraddittorio endoprocedimentale in seguito all'estinzione di una società. La Corte stabilisce una netta distinzione tra la posizione del socio, quale successore della società, e quella dell'ex liquidatore. Solo il socio può legittimamente eccepire la violazione delle garanzie procedimentali, come il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni dopo una verifica fiscale. L'ex liquidatore, la cui responsabilità è di natura civilistica e non tributaria, non ha la stessa legittimazione per contestare vizi del procedimento amministrativo che ha coinvolto la società estinta.
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