Un dipendente del Corpo Forestale dello Stato, transitato nei ruoli della Regione Siciliana, ha contestato il suo inquadramento del personale, ritenendolo inferiore a quello spettante. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la classificazione deve basarsi sulla normativa in vigore al momento del trasferimento, escludendo l'applicazione di leggi successive, anche se più favorevoli. La Corte ha chiarito che l'assenza di tabelle di equiparazione non impedisce l'inquadramento se la legge fornisce già i criteri necessari.
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