La Corte di Cassazione ha annullato una declaratoria di inammissibilità di un ricorso per un presunto difetto di sottoscrizione digitale. In presenza di elementi contraddittori (come il logo della firma sulla copia cartacea), il giudice deve accertare l'effettiva assenza della firma, in applicazione del principio del favor impugnationis. Nel merito, la Corte ha confermato la condanna per furto consumato, e non tentato, poiché l'imputato aveva già conseguito l'autonoma disponibilità della refurtiva prima di essere fermato, nonostante la sorveglianza a distanza da parte della vittima.
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