Una società nel settore del recupero metalli ha ricevuto un avviso di accertamento per l'uso di fatture soggettivamente inesistenti. Nonostante le operazioni rientrassero nel regime del reverse charge, la Corte di Cassazione, ribaltando la decisione di secondo grado, ha negato il diritto alla detrazione dell'IVA. La Corte ha stabilito che l'applicazione del reverse charge su fatture inesistenti non è legittima, poiché una fattura falsa non costituisce titolo valido per la detrazione, mancando il requisito fondamentale di una transazione genuina con il soggetto indicato.
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