La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del rappresentante legale di un'impresa di trasporti, condannato per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da una ditta fornitrice. La difesa sosteneva la reale esecuzione degli acquisti e contestava il diniego della sospensione condizionale della pena. I giudici hanno chiarito che la valutazione sulle prove spetta ai soli giudici di merito, i quali hanno accertato la natura di società cartiera della ditta emittente, priva di uffici, merci e contabilità. Inoltre, la Suprema Corte ha confermato il no alla pena sospesa: i precedenti penali dell'imputato, comprese le contravvenzioni estinte tramite pagamento dell'ammenda, giustificano una prognosi negativa sulla sua condotta futura.
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