Un amministratore locale, sottoposto al divieto di dimora nel proprio Comune per plurimi reati, ottiene dal giudice per le indagini preliminari la revoca della misura cautelare. Il provvedimento favorevole si fondava sul trascorrere del tempo dai fatti e sull'assenza di nuove violazioni. Il Tribunale del riesame, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ripristina la misura restrittiva. L'indagato propone ricorso per cassazione, sostenendo che il decorso temporale dimostri la mancanza di pericolo. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso: il semplice tempo trascorso dai fatti rileva solo all'atto della prima imposizione, mentre per la revoca conta unicamente il periodo di effettiva esecuzione della restrizione quale fatto sopravvenuto. Inoltre, la rielezione dell'amministratore a una nuova carica pubblica mantiene attuale il rischio di reiterazione.
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