Una società di factoring, cessionaria del credito di un ospedale classificato, ha richiesto il pagamento di prestazioni sanitarie che superavano il budget assegnato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il tetto di spesa sanitaria è un limite inderogabile anche per gli ospedali classificati, in quanto soggetti privati inseriti nella programmazione pubblica. La Corte ha inoltre chiarito che il giudice civile non può disapplicare l'atto amministrativo che fissa il budget, poiché esso costituisce un fatto impeditivo del diritto al pagamento e deve essere impugnato in sede amministrativa.
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