Due cooperative sociali ottengono la Cassa Integrazione Agricola (CISOA) dall'Ente Previdenziale. Successivamente, l'Ente annulla la concessione e chiede la restituzione delle somme, ma lo fa oltre il termine di 18 mesi previsto dalla legge. I giudici di merito danno ragione alle cooperative, ritenendo illegittimo l'annullamento in autotutela tardivo. La Corte di Cassazione, però, ribalta la decisione. Stabilisce un principio fondamentale: un errore procedurale dell'Ente, come un annullamento tardivo, non può creare un diritto al beneficio se questo non spettava fin dall'inizio. Il giudice deve sempre verificare se esistevano i requisiti sostanziali per la prestazione, indipendentemente dalla tardività dell'annullamento.
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