La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione del processo presentata da un uomo condannato a 22 anni per omicidio, distruzione di cadavere e incendio. La difesa sosteneva l'esistenza di nuove prove, tra cui consulenze tecniche e una testimonianza, volte a supportare un alibi. Tuttavia, la Corte ha stabilito che tali elementi non possedevano il carattere della "novità", in quanto erano già stati, direttamente o indirettamente, valutati e superati durante il processo di merito. La sentenza ribadisce che la revisione del processo non può essere utilizzata per ottenere una semplice rivalutazione di prove già esaminate.
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