Un avvocato ha agito in giudizio contro gli eredi del suo ex cliente per ottenere il pagamento del proprio compenso professionale. Il Tribunale di primo grado aveva liquidato una somma inferiore a quella richiesta, escludendo il compenso per la fase istruttoria in due dei procedimenti seguiti. La Corte di Cassazione, investita della questione, ha rigettato i motivi relativi alla quantificazione del compenso tra minimi e medi tariffari, ribadendo il potere discrezionale del giudice. Tuttavia, ha accolto il motivo relativo alla fase istruttoria, stabilendo che il compenso per tale fase è sempre dovuto in quanto ineludibile, comprendendo anche il semplice esame degli atti avversari. Di conseguenza, la Corte ha cassato con rinvio la decisione, affinché il Tribunale ricalcoli il compenso includendo la fase istruttoria precedentemente esclusa.
Continua »