Una società, dopo aver ottenuto l'annullamento di un accertamento fiscale in autotutela, ha contestato l'importo delle spese processuali liquidate. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice di merito ha errato nel non riconoscere il compenso per la fase cautelare e per quella istruttoria/di trattazione. Inoltre, ha chiarito che l'accoglimento parziale dell'appello sulle spese non costituisce 'soccombenza reciproca' tale da giustificare la compensazione integrale delle spese del secondo grado.
Continua »