Un cittadino ha impugnato una condanna per falsa dichiarazione per il gratuito patrocinio, sostenendo di aver commesso un errore sulla nozione di reddito. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che tale errore è inescusabile. La Corte ha inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, data la biografia penale negativa del ricorrente.
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