La Corte di Cassazione ha confermato la validità di un avviso di accertamento notificato direttamente a una persona fisica, ritenuta il vero gestore di un consorzio di cooperative fittizie. Queste società, usate come meri schermi, avevano omesso il versamento delle ritenute fiscali. La sentenza stabilisce un principio fondamentale sulla responsabilità dell'amministratore di fatto: in caso di evasione tramite 'società cartiere', si presume che sia stato lui a intascare i proventi illeciti. Spetta quindi all'amministratore stesso, e non al Fisco, fornire la prova contraria per liberarsi dalla responsabilità personale per i debiti tributari della società.
Continua »