Una cliente ha impugnato una sentenza che la condannava a pagare le parcelle del proprio legale, sostenendo l'esistenza di un accordo verbale per un importo inferiore, provato da scambi di email. La Corte d'Appello ha respinto il ricorso, riaffermando il principio secondo cui per il compenso dell'avvocato la forma scritta è un requisito essenziale per la validità dell'accordo (ad substantiam), come previsto dall'art. 2233 c.c. Di conseguenza, le comunicazioni informali come le email non possono sostituire un contratto formale, e in sua assenza si applicano le tariffe professionali standard.
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