Un imprenditore, condannato per aver organizzato serate danzanti nel suo locale senza le autorizzazioni necessarie, ha presentato ricorso in Cassazione. Sosteneva che l'attività prevalente fosse quella di ristorazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, sottolineando che non si può chiedere ai giudici di legittimità una nuova valutazione delle prove già esaminate nei gradi precedenti. La decisione dei giudici di merito è stata ritenuta logica e priva di vizi. Di conseguenza, l'imprenditore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro.
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