Un Cittadino ha impugnato due cartelle di pagamento per violazioni al Codice della Strada, sostenendo l'omessa notifica delle stesse e l'intervenuta prescrizione. Il Tribunale aveva parzialmente accolto l'appello, dichiarando la prescrizione solo per la cartella più vecchia. Il Cittadino ha poi ricorso in Cassazione, lamentando che il giudice non avesse comunque dichiarato l'invalidità delle cartelle per la mancata prova della notifica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la contestazione sull'omessa notifica della cartella di pagamento costituisce un'opposizione agli atti esecutivi. La sentenza di primo grado su tale opposizione non è appellabile, ma direttamente ricorribile in Cassazione. Pertanto, il ricorso in appello al Tribunale era inammissibile su questo punto, rendendo inammissibile anche il ricorso in Cassazione del Cittadino.
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