Un uomo, condannato nei precedenti gradi di giudizio per il reato di lesioni personali, ha proposto ricorso in Cassazione. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, la vittima ha effettuato la remissione di querela, formalmente accettata dall'imputato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la remissione di querela, intervenuta prima della decisione definitiva e ritualmente accettata, estingue il reato. Tale causa di estinzione prevale su eventuali profili di inammissibilità del ricorso, purché quest'ultimo sia stato presentato nei termini di legge. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'estinzione del reato e ponendo le spese processuali a carico dell'imputato in assenza di accordi contrari.
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