L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una società holding di diritto lussemburghese una presunta esterovestizione societaria, pretendendo il pagamento di maggiori imposte in Italia. Secondo il fisco, la società era fittiziamente residente all'estero. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ufficio tributario, confermando le decisioni dei giudici di merito. La Suprema Corte ha chiarito che, per configurare l'abuso del diritto e l'esterovestizione societaria, non basta applicare criteri generali e astratti. È necessario dimostrare che la localizzazione estera sia una costruzione puramente artificiale, priva di sostanza economica e finalizzata esclusivamente a ottenere un indebito vantaggio fiscale. Nel caso specifico, la holding svolgeva una reale attività di gestione delle partecipazioni all'estero, con consiglieri residenti in Lussemburgo, escludendo così ogni intento elusivo.
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