La Corte di Cassazione affronta il tema del concorso tra associazione mafiosa e narcotraffico. Un individuo, già detenuto per associazione finalizzata allo spaccio, riceve una nuova misura cautelare per partecipazione a un clan mafioso. L'indagato sostiene che si tratti di un'illegittima duplicazione di accusa per gli stessi fatti. La Corte, però, rigetta il ricorso. Stabilisce che i due reati sono autonomi e possono coesistere. L'associazione mafiosa (416-bis c.p.) si fonda sul metodo intimidatorio e sul controllo del territorio, mentre quella per il narcotraffico (art. 74 D.P.R. 309/90) ha una finalità specifica e una struttura dedicata. Pertanto, la doppia accusa è legittima perché punisce condotte diverse, anche se collegate.
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