La Corte di Cassazione si è pronunciata sul diritto all'esenzione IMU beni merce per un'impresa costruttrice. La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU emesso da un Comune per l'anno 2013, relativo a un complesso immobiliare trasformato in box auto. La società contribuente sosteneva che i lavori fossero terminati a ottobre 2013, rientrando così nell'esenzione introdotta dal D.L. 102/2013. La Cassazione ha respinto il ricorso del Comune, confermando che la valutazione sulla data di fine lavori è una questione di fatto non riesaminabile in sede di legittimità e ha ribadito che l'imponibilità sorge con l'ultimazione dei lavori, non con l'accatastamento. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società riguardo l'errata compensazione delle spese legali in appello.
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