La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una società agricola che contestava l'esclusione di alcuni crediti dal passivo fallimentare di una cooperativa, eccependo l'errata valutazione delle prove e della compensazione. Mentre i primi motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili poiché riguardanti il merito della valutazione probatoria, la Corte ha accolto il motivo relativo alla impugnazione incidentale tardiva proposta dal curatore fallimentare. La sentenza chiarisce che, nel regime fallimentare previgente, non è ammessa la possibilità per il curatore di contestare un credito tramite impugnazione incidentale oltre i termini perentori previsti dall'art. 99 l.fall., essendo tale rito autonomo e non equiparabile a un ordinario giudizio di appello.
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