Una contribuente ha impugnato un accertamento fiscale sintetico, sostenendo che i fondi usati per un investimento immobiliare derivavano da un prestito da un familiare in Cina. La Cassazione ha stabilito che i documenti stranieri, se tradotti e legalizzati, non possono essere aprioristicamente scartati dal giudice. Se l'Agenzia delle Entrate non contesta la traduzione, il giudice non può sostituirsi ad essa. In caso di dubbi, deve nominare un traduttore e ha il dovere di accertare la legge straniera applicabile, non potendo trincerarsi dietro una presunta irreperibilità delle fonti.
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