L'Imputato, condannato in primo grado per incendio aggravato, ha proposto ricorso lamentando la violazione del divieto di reformatio in peius. Nel primo giudizio d'appello, la motivazione indicava erroneamente un aumento di pena inferiore rispetto a quello stabilito nel dispositivo, che confermava la condanna originaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, chiarendo che la discrepanza tra motivazione e dispositivo era frutto di un semplice errore percettivo del giudice d'appello, il quale non voleva ridurre la pena. Di conseguenza, la correzione di tale errore materiale nel giudizio di rinvio non costituisce una riforma in peggio della sentenza, poiché la sanzione finale non ha superato quella originariamente inflitta nel primo grado di giudizio.
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