Un soggetto, assolto in sede di revisione da un'accusa di traffico di droga dopo un periodo di detenzione, si è visto negare il risarcimento per errore giudiziario. La Corte d'Appello aveva ritenuto ostativa una sua presunta condotta gravemente colposa, basata sulla stessa intercettazione telefonica che il processo di revisione aveva già smentito. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo un principio fondamentale: il giudice della riparazione non può negare il risarcimento utilizzando come prova di colpa grave lo stesso elemento fattuale che ha costituito l'errore giudiziario e che è stato smentito dalla sentenza di assoluzione.
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