L'Amministrazione Finanziaria ha notificato avvisi di accertamento a una società e al socio di maggioranza per presunti ricavi non dichiarati su conti correnti. I giudici tributari di secondo grado hanno confermato la pretesa fiscale, sostenendo per errore che i contribuenti non avessero depositato gli estratti conto giustificativi. La società ha quindi promosso un ricorso per revocazione per errore di fatto, dimostrando l'effettiva presenza dei documenti nel fascicolo. La Commissione Tributaria Regionale ha revocato la propria precedente decisione e annullato gli atti impositivi. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale esito davanti alla Corte di Cassazione, contestando l'ammissibilità del rimedio. La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'Ufficio, confermando che l'omesso esame materiale di documenti ritualmente prodotti costituisce una svista percettiva correggibile con la revocazione e ha condannato l'ente al pagamento delle spese.
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