Un Comune, citato in giudizio da un'Azienda per la revisione dei prezzi di un appalto per l'anno 2010, ha tentato di inserire una propria richiesta di rimborso per presunti pagamenti in eccesso relativi agli anni 2011-2012. Questa mossa, nota come domanda riconvenzionale nel processo amministrativo, è stata dichiarata inammissibile. Il Comune ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici avessero rifiutato di decidere. La Corte Suprema ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante: decidere se una domanda è ammissibile o meno è un pieno esercizio del potere del giudice, non un rifiuto di esercitarlo. Un'eventuale valutazione errata è un errore di procedura, non un 'diniego di giurisdizione'. Di conseguenza, il Comune ha perso la causa.
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